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ARRIVA LA LAUREA IN CHITARRA (2002-10-24)

L’articolo 6 del decreto-legge 212, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 226 il 26 settembre scorso, sancisce l’equipollenza dei diplomi rilasciati dai conservatori alle lauree triennali. Unico requisito: il possesso della maturità di scuola superiore. Il provvedimento ha validità retroattiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto-legge:
(...)
Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma l è sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università."; c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2002
Firmato: Ciampi, Presidente della Repubblica; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze; Frattini, Ministro per la funzione pubblica; La Loggia, Ministro per gli affari regionali; Visto, il Guardasigilli: Castelli (2002-10-24)

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